COMUNE DI
CAMPOBELLO DI MAZARA

 

 

Deliberazione di C.C. n. 48 del 12/04/2000
 
 
REGOLAMENTO

per l’APPLICAZIONE

dell’IMPOSTA COMUNALE

sugli IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

I N D I C E

   

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 – Oggetto del regolamento………………………………………………………………..Pag.3                                                                                               

Art. 2 – Definizione di fabbricati ed aree…………………………………………………………… 3                                                                                         

Art. 3 -  Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile………………….….. 4                              

Art. 4 -  Determinazione delle aliquote e detrazione d’imposta ……………………………………. 5

 

 

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

 

 

Art. 5 -  Abitazione principale………………………………………………………………………..6

Art. 6 -  Riduzioni di imposta……………………………………………………………………….. 7

 

 

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

 

Art. 7 -  Dichiarazione Ici……………..…………………………………………………………….. 9

Art. 8 – Versamenti…………………………………………………………………………………10

Art.9 – Differimento dei termini per i versamenti…………………………………………………..10

Art.10 – Accertamenti………………………………………………………………………….….. 10

Art.11 – Attivita’ di controllo……………………………………………………………………… 11

Art.12 – Incentivi per l’attività di accertamento……………………………………………………11

Art.13 – Rimborsi………………………………………………………………………………….. 11

Art.14 – Rimborso per dichiarata inedificabilita’ di aree………………………………………….. 12

Art.15 – Contenzioso………………………………………………………………………………. 12

 

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art.16 – Norme di rinvio…… …………………………………………………………………….. 13

Art.17 – Entrata in vigore….………………………………………………………………………. 13

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1

Oggetto del Regolamento

 

 

 

          Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di  CAMPOBELLO DI MAZARA nell’ambito della potesta’ regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

          Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta I.C.I. e relative attivita’ di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

 

 

 

 

Art. 2

Definizioni di fabbricati ed aree

 

 

 

          Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

-         fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

-         area fabbricabile: l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennita’ di espropriazione per pubblica utilità. L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

-         DEROGHE  Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale ( comma 1 dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/92 ), sui quali persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività  dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

-         a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall’art. 1 della legge 09/01/1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidita’, vecchiaia e malattia;

-         b) il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente;

-         terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

 

 

 

 

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

 

 

 

           Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

          Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della L. 1-6-39, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sita il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 16.

          Nei casi di fabbricati in corso di costruzione , o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unita’ immobiliari, le unita’ non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell’imposizione; l’area fabbricabile è quantificata riducendo l’area complessiva sulla quale sorge l’intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unita’ ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

 

 

 

 

 

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta

 

 

 

          Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

 

 

Art. 5

Abitazione principale

 

 

          Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a)     abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)    abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)     abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

d)    alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

e)     abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

f)      abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi figli debitamente documentata , tale documentazione dovra’ essere conservata dal contribuente ed esibita  a richiesta dell’ufficio, il riconoscimento dell’agevolazione deve essere provata dalla esistenza di un contratto di comodato  e/o dalla residenza anagrafica ;

g)     abitazione posseduta a titolo di propieta’ o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

          Per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni;

-         aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per una o più abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), f) e g), se deliberata dal comune  ai  sensi  dell’art. 4 del D. L. 8-8-96, n. 437, convertito con L. 24-10-96, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto e);

-         detrazione d’imposta, per una o più  abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), f) e g); l’ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge,e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

-         L’abitazione concessa in uso gratuito dal suo possessore ai parenti ed affini entro il secondo grado,  gode l’agevolazione dell’aliquota ridotta, a condizione che la concessione sia attestata con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 o autocertificazione.

          Il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all’art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell’imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

          Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unita immobiliare ad abitazione principale.

          Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè iscritte distintamente in catasto.

 L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

         Si intende per pertinenze il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

         Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30/12/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

            Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

            Sono altresì considerate abitazioni principali due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’ UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione dell’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

 

 

Art. 6

Riduzioni d’imposta

 

 

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni si applica l’aliquota per le superfici edificabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

          L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto   ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari ( unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento ), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.

          Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

          A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a)     strutture orizzontali ( solai e tetto di copertura ) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b)    strutture verticali ( muri perimetrali o di confine ) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c)     edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d)    edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all’uso per il quale erano destinate, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato ( mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

          L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a)     mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b)    da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge        4 /1/1968, n. 15.

          Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati nell’ipotesi in cui la perizia dei tecnici incaricati risultasse in contrasto con la dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente, il comune , dopo aver provveduto ad attivare le procedure per dichiarazioni mendaci, addebiterà al contribuente stesso tutte le spese sostenute .

          Con la deliberazione di cui all’art. 4 può essere stabilita l’aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione d’immobili; in tal caso l’aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

          Il Consiglio Comunale può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzazione di sottotetti; l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

TITOLO III

 

 

Art . 7

Dichiarazione  Ici

 

 

 

          Il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione Ici entro il termine di presentazione dalla dichiarazione dei redditi.

L’obbligo di presentazione sussiste solo, quando rispetto alla dichiarazione originaria presentata nell’anno 1993, si è verificato,dall’1/01 al 31/12 dell’anno precedente rispetto all’anno di presentazione, uno dei seguenti casi:

·        gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito o estinto un diritto reale;

·        gli immobili hanno perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dell’Ici;

·        gli immobili hanno cambiato caratteristiche;

·        i suoli concessi in diritto di superficie; 

·        i suoli concessi in enfiteusi;

·        gli immobili dati in locazione finanziaria, ad esclusione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale “ D “;

·        in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed in seguito a modifiche intervenute.

La dichiarazione deve essere effettuata su modelli conformi a quelli predisposti annualmente , con apposito decreto, dal Ministero delle Finanze. L’omissione della dichiarazione è punita con una sanzione di L. 200.000.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

Versamenti

 

 

          I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni precedenti.

          I versamenti d’imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale  (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa ), o tramite il sistema bancario. Le modalità saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

 

 

 

Art. 9

Differimento o rateizzazione dei versamenti

 

 

 

          Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a)     gravi calamità naturali;

b)    particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

 

Art. 10

Accertamenti

 

 

          Per le annualità d’imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liqui-dazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

          L’avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

          Si applica in quanto compatibile l’istituto dell’accertamento, con adesione secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, come recepito dall’apposito regolamento comunale.

 

 

 

 

Art. 11

Attività di controllo

 

 

          Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

          La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

          La Giunta  Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo all’evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

          I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno le coperture delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

 

 

Art. 12

Incentivi per l’attività di accertamento

 

 

 

          Per incentivare l’attività di accertamento, una percentuale pari all’ 1% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi  dell’ ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività.

 

 

 

Art. 13

Rimborsi

 

 

          Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 31-12-92 n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

          E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

 

 

 

Art. 14

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

 

 

          Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. N. 446 / 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

          In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è sta corrisposta l’imposta.

          Condizione indispensabile affinchè si abbia diritto al rimborso è che:

a)     non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell’art. 31, comma 10, della legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)    non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant’altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c)     che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate consuegano da norme di legge approvate definitivamente.

          La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.

 

 

 

 

Art. 15

Contenzioso

 

 

          Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546.

 

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 16

Norme di rinvio

 

 

          Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

 

 

 

 

Art. 17

Entrata in vigore

 

 

 

          Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.