per l’APPLICAZIONE
dell’IMPOSTA COMUNALE
sugli IMMOBILI
TITOLO I
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Art. 1 – Oggetto del regolamento………………………………………………………………..Pag.3 |
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Art. 2 – Definizione di fabbricati ed aree…………………………………………………………… 3 |
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Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile………………….….. 4 |
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Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazione d’imposta ……………………………………. 5 |
TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
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Art. 5 - Abitazione principale………………………………………………………………………..6 |
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Art. 6 - Riduzioni di imposta……………………………………………………………………….. 7 |
TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI
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Art. 7 - Dichiarazione Ici……………..…………………………………………………………….. 9 |
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Art. 8 – Versamenti…………………………………………………………………………………10 |
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Art.9 – Differimento dei termini per i versamenti…………………………………………………..10 |
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Art.10 – Accertamenti………………………………………………………………………….….. 10 |
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Art.11 – Attivita’ di controllo……………………………………………………………………… 11 |
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Art.12 – Incentivi per l’attività di accertamento……………………………………………………11 |
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Art.13 – Rimborsi………………………………………………………………………………….. 11 |
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Art.14 – Rimborso per dichiarata inedificabilita’ di aree………………………………………….. 12 |
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Art.15 – Contenzioso………………………………………………………………………………. 12 |
TITOLO IV
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Art.16 – Norme di rinvio…… …………………………………………………………………….. 13 |
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Art.17 – Entrata in vigore….………………………………………………………………………. 13 |
DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto del
Regolamento
Il
presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili del Comune di CAMPOBELLO DI
MAZARA nell’ambito della potesta’ regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59
del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione
normativa.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta I.C.I. e relative attivita’ di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
Art. 2
Definizioni di fabbricati ed aree
Gli
immobili soggetti ad imposta ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono
così definiti:
-
fabbricato: l’unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi
parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella di
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire
dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui
è comunque utilizzato;
-
area fabbricabile: l’area utilizzabile a
scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell’indennita’ di espropriazione per pubblica
utilità. L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani
urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica
risulti da un piano regolatore generale.
-
DEROGHE Sono tuttavia considerati terreni agricoli
quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale ( comma 1 dell’art. 9 del
Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/92 ), sui quali persiste l’utilizzazione
agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura,
all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
-
a) la condizione del soggetto
passivo quale coltivatore diretto o imprenditore coltivatori diretti, mezzadri
e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall’art. 1
della legge 09/01/1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidita’,
vecchiaia e malattia;
-
b) il lavoro effettivamente
dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti
il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70 % del reddito
complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente;
-
terreno agricolo: il terreno adibito alle
attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed
attività connesse, in regime di impresa.
Art. 3
Allo scopo di ridurre l’insorgenza
di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori
venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento
qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a
quello predeterminato.
Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della L. 1-6-39, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sita il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 16.
Nei
casi di fabbricati in corso di costruzione , o soggetti ad interventi di
recupero come definiti dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992,
ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unita’ immobiliari, le unita’
non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell’imposizione;
l’area fabbricabile è quantificata riducendo l’area complessiva sulla quale
sorge l’intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la
volumetria delle unita’ ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato,
e la volumetria complessiva del fabbricato.
Art. 4
Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
Abitazione principale
Si
intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica
residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica
nei seguenti casi:
a)
abitazione
di proprietà del soggetto passivo;
b)
abitazione
utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c)
abitazione
posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non
risulti locata;
d)
alloggio
regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
e)
abitazione
locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione
principale;
f)
abitazione
concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi figli debitamente documentata ,
tale documentazione dovra’ essere
conservata dal contribuente ed esibita
a richiesta dell’ufficio, il riconoscimento dell’agevolazione deve
essere provata dalla esistenza di un contratto di comodato e/o dalla residenza anagrafica ;
g)
abitazione
posseduta a titolo di propieta’ o di usufrutto da soggetto anziano o disabile
che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni;
-
aliquota ridotta, non inferiore al 4 per
mille, per una o più abitazioni di
cui ai punti a), b), c), d), f) e
g), se deliberata dal comune ai sensi
dell’art. 4 del D. L. 8-8-96, n. 437, convertito con L. 24-10-96, n. 556;
aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da
quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto e);
-
detrazione d’imposta, per una o più abitazioni di cui
ai punti a), b), c), d), f) e g); l’ammontare della detrazione è determinato in
misura fissa dalla legge,e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione
principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’abitazione è utilizzata
da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota
di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
-
L’abitazione concessa in uso
gratuito dal suo possessore ai parenti ed affini entro il secondo grado, gode l’agevolazione dell’aliquota ridotta, a
condizione che la concessione sia attestata con dichiarazione sostitutiva ai
sensi della legge 4/1/1968, n. 15 o autocertificazione.
Il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all’art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell’imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.
Le
agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il
quale permane la destinazione dell’unita immobiliare ad abitazione principale.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue
pertinenze, ancorchè iscritte distintamente in catasto.
L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare
di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella
quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia
durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Si
intende per pertinenze il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina
che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l’abitazione principale.
Resta fermo che l’abitazione principale
e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate,
ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30/12/92,
ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore
secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
Sono altresì considerate abitazioni principali due o più unità
immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi
familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’ UTE
regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle
unità medesime. In tal caso, l’equiparazione dell’abitazione principale decorre
dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di
variazione.
Riduzioni d’imposta
Per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni si applica l’aliquota per
le superfici edificabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto ( fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente ) non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più
unità immobiliari ( unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure
di accatastamento ), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti
inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In
quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole
unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.
Si intendono tali i fabbricati o le
unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
Immobili che necessitino di
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto
1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento
Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e
fatiscenti.
A
titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti
condizioni:
a)
strutture
orizzontali ( solai e tetto di copertura ) con gravi lesioni che possono
costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b)
strutture
verticali ( muri perimetrali o di confine ) con gravi lesioni che possano
costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi
di crollo parziale o totale;
c)
edifici
per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta
ad evitare danni a cose o persone;
d)
edifici
che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non
siano compatibili all’uso per il quale erano destinate, quali la vetustà della
costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura
del fabbricato ( mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione
primaria, etc.);
L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a)
mediante
perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del
proprietario;
b)
da
parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 /1/1968, n. 15.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità
della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma,
mediante l’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi
professionisti all’uopo incaricati nell’ipotesi
in cui la perizia dei tecnici incaricati risultasse in contrasto con la
dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente, il comune , dopo aver
provveduto ad attivare le procedure per dichiarazioni mendaci, addebiterà al
contribuente stesso tutte le spese sostenute .
Con la deliberazione di cui all’art. 4 può essere
stabilita l’aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non
superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la
costruzione e l’alienazione d’immobili; in tal caso l’aliquota ridotta si
applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di
ultimazione del fabbricato.
Il Consiglio Comunale può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzazione di sottotetti; l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
Dichiarazione Ici
Il contribuente è obbligato a
presentare la dichiarazione Ici entro il termine di presentazione dalla
dichiarazione dei redditi.
L’obbligo di presentazione sussiste solo, quando rispetto alla
dichiarazione originaria presentata nell’anno 1993, si è verificato,dall’1/01
al 31/12 dell’anno precedente rispetto all’anno di presentazione, uno dei
seguenti casi:
·
gli immobili sono stati
trasferiti o su di essi è stato costituito o estinto un diritto reale;
·
gli immobili hanno perso o
acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dell’Ici;
·
gli immobili hanno cambiato
caratteristiche;
·
i suoli concessi in diritto
di superficie;
·
i suoli concessi in
enfiteusi;
·
gli immobili dati in
locazione finanziaria, ad esclusione dei fabbricati appartenenti al gruppo
catastale “ D “;
·
in tutti gli altri casi
previsti dalla legge ed in seguito a modifiche intervenute.
La dichiarazione deve essere effettuata su modelli conformi a quelli
predisposti annualmente , con apposito decreto, dal Ministero delle Finanze.
L’omissione della dichiarazione è punita con una sanzione di L. 200.000.
Art. 8
Versamenti
I versamenti ICI si considerano
regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli
altri. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli
anni precedenti.
I
versamenti d’imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il
concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria
comunale (direttamente o mediante c/c
postale intestato alla stessa ), o tramite il sistema bancario. Le modalità
saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 9
Differimento o rateizzazione dei versamenti
Con
deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento
dell’imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di
soggetti passivi interessate da:
a)
gravi
calamità naturali;
b)
particolari
situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.
Accertamenti
Per
le annualità d’imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di
controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la
notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento,
con la liqui-dazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e
degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
cui si riferisce l’imposizione.
L’avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo
del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
Si applica in quanto compatibile l’istituto dell’accertamento, con adesione secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, come recepito dall’apposito regolamento comunale.
Art. 11
Con
deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le
azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura
organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di
immobili.
La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
La
Giunta Comunale verifica inoltre le
potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie
agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo all’evasione,
perseguendo obiettivi di equità fiscale.
I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno le coperture delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
Art. 12
Per incentivare l’attività di accertamento, una percentuale pari all’ 1% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi dell’ ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività.
Rimborsi
Ai
sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 31-12-92 n. 504, il contribuente può
richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno
in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su
procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
E’
comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine
triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia
erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune
diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e
recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
Rimborso per dichiarata
inedificabilità di aree
Ai
sensi dell’art. 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. N. 446 / 1997 è possibile
richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che
successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
In
particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da
atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate
agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione
definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai
sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità
dei terreni per i quali è sta corrisposta l’imposta.
Condizione indispensabile affinchè si abbia diritto al rimborso è che:
a)
non
siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione
di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell’art.
31, comma 10, della legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b)
non
siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione
delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni,
ricorsi o quant’altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito
il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
c)
che
le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto
l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di
inedificabilità istituiti sulle aree interessate consuegano da norme di legge
approvate definitivamente.
La
procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da
parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra
richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall’art. 13 del Decreto
Legislativo n. 504 del 30/12/1992. Il rimborso compete per un periodo non
eccedente i 5 anni.
Art. 15
Contenzioso
Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella
di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il
diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria
competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto
impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546.
DISPOSIZIONI
FINALI
Norme di
rinvio
Per tutto quanto non previsto dal
presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente
applicabile al tributo.
Entrata in
vigore
Il
presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.