Comune di
CAMPOBELLO DI MAZARA
Provincia di Trapani
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA
Comune di CAMPOBELLO DI MAZARA
Provincia di TRAPANI
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)
I N D I C E
|
Art. |
DESCRIZIONE |
Art. |
DESCRIZIONE |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
CAPO I - NORME GENERALI
Oggetto del regolamento Ambito di applicazione - Limite temporale CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO
Zone di applicazione Presupposto della tassa Esclusioni Soggetti passivi Locali in multiproprietà Locali ed aree tassabili Locali ed aree non utilizzate Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani,
dei rifiuti delle attività economiche CAPO III - TARIFFAZIONE
Obbligazione tributaria Riduzioni di tariffe Agevolazioni Riduzione della tassazione per carenze organiche del
servizio Riduzione della tassazione per mancato svolgimento
protratto del servizio Gettito del tributo Tariffe Locali ed aree tassabili con superficie ridotta Tassa giornaliera di smaltimento CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI
Denunce Denuncia di variazione Accertamenti Azione di accertamento Potere dei comuni Riscossione del tributo, delle addizionali, degli
accessori e delle sanzioni alternativi Modalità dei rimborsi |
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
CAPO V - GESTIONE
AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO Il funzionario responsabile Sanzioni Lotta all'evasione CAPO VI -
COMPENSO INCENTIVANTE AL
PERSONALE ADDETTO
Compenso incentivante al personale addetto
Utilizzazione del fondo CAPO VII - STATUTO DEI
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Principi generali Informazione del contribuente Conoscenza degli atti e semplificazione Motivazione degli atti - contenuti Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori
del contribuente Interpello del contribuente CAPO VIII -
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Accertamento con adesione Avvio del procedimento per l'accertamento con
adesione Procedura per l'accertamento con adesione Atto di accertamento con adesione Adempimenti successivi Perfezionamento della definizione CAPO IX -
DISPOSIZIONI FINALI
Disposizioni finali Pubblicità del regolamento Entrata in vigore del regolamento Casi non previsti dal presente regolamento Rinvio dinamico Tutela dei dati personali |
CAPO I - NORME GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base
delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del
15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n.
507/1993.
2. Il presente regolamento integra,
altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge
dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE
TEMPORALE
1.
Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.
2. Ai sensi del combinato disposto
degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7,
del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno
precedente alle applicazioni, anche in via sperimentale, della tariffa di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modificazioni.
CAPO II - ELEMENTI
DEL TRIBUTO
ART.
3
ZONE
DI APPLICAZIONE
(Art. 59, commi 2 e 5
- Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è
limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei
abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi
attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di
privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
equiparati, individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone ove non è effettuata
la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è
dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei
limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.
ART.
4
PRESUPPOSTO
DELLA TASSA
(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la
detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed
attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.
Risultano pertanto tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi
titolo, in quanto l’uso esclusivo e riservato costituisce presunzione di
potenzialità o attitudine a produrre rifiuti.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati
con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in
cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale
della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con
mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di
affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque
per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile
abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento
di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal
fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
misura della riduzione distanza
dal contenitore più vicino
. . . . . . . . . . . . . . . . 60. .% non
più di . . . . . . 250.m.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . 70 ..% oltre . . . . . . 400 m.l.
6. Ricorrendo i presupposti per
l’applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt.12, 13 e 14 è consentito il cumulo con quelle di cui
al comma precedente,nel limite massimo complessivo del 40%della tariffa
ordinaria nelle zone situate all’interno del perimetro di raccolta, del 15%
della tariffa ordinaria nelle zone situate all’esterno del perimetro di
raccolta,in ogni caso la tassa dovuta non può essere inferiore a £. 20.000 al
netto degli addizionali.
ESCLUSIONI
(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree
inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità,
anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia
originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione
qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono comunque soggetti a tassa:
a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale
sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti quali
solai cantine garages;
b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste
l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime
di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5,
del D.Lgs. n. 507/1993;
c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili;
d) i fabbricati danneggiati, non agibili, in
ristrutturazione, perché tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è
limitato al periodo di effettiva non utilizzabilità dell’alloggio o
dell’immobile;
e) i fabbricati
rurali.
3. Nel computo della superficie
tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i
rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e
nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2 il cui
smaltimento deve avvenire a spese del produttore.
ART. 6
(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. La tassa è dovuta da chiunque a
qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi,
detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che
ne fanno uso permanente in comune.
ART. 7
LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ
(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n.
507/1993)
1. Per gli alloggi, i locali ed i
centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni
è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree
scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante
dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
ART.
8
LOCALI
ED AREE TASSABILI
(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:
a) tutti i vani all'interno delle
abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi
interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti,
ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto
al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.)
escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
b) tutti i vani principali ed accessori
adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
c) tutti i vani principali ed accessori
adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici),
locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena,
osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a
disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, e chioschi stabili;
d) tutti i vani principali ed accessori
adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad
altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi
comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;
e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche,
biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori,
lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti,
istituti di educazione privati e delle collettivita` in genere;
f) tutti i vani, accessori e pertinenze
senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici –comprese le unità
sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive,
ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di
patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
g) tutti i vani principali, accessori e
pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali,
destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di
servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici,
depositi, magazzini, ecc.;
h) tutti i vani principali, accessori e
pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate
all'esercizio effettivo dello sport.
2.
Si considerano aree tassabili:
a) tutte le superfici scoperte o
parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi
di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
b) tutte le superfici adibite a sede di
distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli
relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area
adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente
destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e
le uscite da e sulla pubblica via;
c) le aree scoperte o parzialmente
coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli
spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello
sport;
d) qualsiasi altra area scoperta o
parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio
indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita
agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di
generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
e)
deleta
3. Si considerano altresì tassabili,
con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si
formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o
nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.
ART. 9
LOCALI
ED AREE NON UTILIZZATE
(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)
1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti
all'uso se dotati di arredamento anche se minimo o fornite di allacciamento
idrico ed elettrico.
3. I locali e le aree a diversa
destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di
impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o
autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
ART.
10
ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI
RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
(Legge comunitaria
1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)
A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai
rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
1 - imballaggi in genere (di carta, cartone,
plastica, legno, metallo e simili);
2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro,
plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3 - sacchi e sacchetti di carta o platica; fogli di
carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
4 - accoppiati quali carta plastica, carta
metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e
simili;
5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6 - paglia e prodotti di paglia;
7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e
carpenteria, trucioli e segatura;
8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida,
purché palabile;
9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e
sintetica, stracci e juta;
10 - feltri e tessuti non tessuti;
11 - pelle e simil-pelle;
12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti
composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in
genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al
punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915/1982;
15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici
costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia,
espansi plastici e minerali, e simili;
16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e
rivestimenti in genere;
17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso,
plastica e simili);
18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso
essiccati;
19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica,
filo di ferro, spugna di ferro e simili);
20 -
nastri abrasivi;
21 -
cavi e materiale elettrico in genere;
22 -
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23 - scarti in genere della
produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio
scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione,
partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti
derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e
simili;
24 - scarti vegetali in genere
(erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su
processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di
trebbiatura e simili);
25 - residui animali e vegetali
provenienti dall'estrazione di principi attivi;
26 - accessori per l'informatica.
B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli
suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono
considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie
complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq.
ovvero 01, mc./mq.
Infine,
C) sono comunque esclusi dalla
assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora
siano conferiti in raccolta indifferenziata;
D) non sono compresi nel regime di
privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta
destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti
interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di
programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni
durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo
ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.
CAPO III - TARIFFAZIONE
ART.
11
OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA
(Art. 64 del D.Lgs.
n. 507/1993)
1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del
bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina
nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata
denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di
cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle
aree e dei locali oltre alla data indicata;
b) in carenza di tale dimostrazione,
dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia
dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio. In ogni caso ai sensi
dell’art.75 comma 2 del D.Lgs. 507/97, la denuncia tardiva di cessazione deve
essere presentata entro 6 mesi dalla notifica della cartella esattoriale;
5. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed
obblighi previsti per la cessazione dell’occupazione, ad eccezione delle
particolari ipotesi di continuazione dell’uso in comune del singolo erede per
il quale sussiste l’obbligo formale di variazione dei nominativi degli eredi.
ART.
12
RIDUZIONI
DI TARIFFE
(Art. 66, commi 3 e 4
del D.Lgs. 507/1993)
1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:
|
N. D. |
D E S C R I Z I O N E |
RIDUZIONE % |
Massima riduci- bilità prevista dal decreto |
|
1 |
Abitazioni
con unico occupante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . .33 . . . |
1/3 |
|
2 |
Abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria
o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale
e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in
comodato, salvo accertamento da parte del Comune . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . 25. . . |
1/3 |
|
3 |
I
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale
o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
|
|
|
||
|
. . . .
.25 . . . |
1/3 |
||
|
4 |
Utente
che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la
dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio
nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
|
|
. . . .
.33 . . . |
1/3 |
|
|
5 |
Agricoltori
occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . |
. . . .
.30%. . |
30% |
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione dell’istanza che deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro l’ultimo giorno non festivo dell’anno per avere efficacia dal 01/01/ dell’anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della
tabella:
a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo
ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai
competenti organi per l'esercizio dell'attività;
b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia
originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza
del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o
autorizzazione in suo possesso.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione,
la riduzione è applicata dall'anno successivo.
6. L'Ufficio tributi è comunque
tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità
e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.
AGEVOLAZIONI
(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
a) esenzione totale limitatamente alle
abitazioni occupate dai nuclei familiari o
soggetti coabitanti che hanno ricevuto nell’anno precedente a cui si
riferisce il tributo sussidi economici da parte del Comune per accertate
condizioni di indigenza, a condizione che entro il 20 gennaio dell’anno per il
quale si chiede l’esenzione venga presentata apposita istanza all’Ufficio
Tributi attestata dal Servizio Sociale comunale;
b) La tariffa è ridotta al 50% nei confronti delle abitazioni
occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in
condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari
esclusivamente di pensioni
sociali o minime rogati da Enti
previdenziali o assistenziali, limitatamente ai locali abitati
direttamente e con esclusione di quelle sub-affittati.
In ogni caso, il reddito derivante da pensioni sociali o
minime all’intero nucleo familiare o alla convivenza, non deve superare il
doppio della pensione minima spettante ad un beneficiario.
Al fine di
promuovere le attività culturali e sociali, la tariffa è ridotta al 30 per
cento per le superfici occupate:
- dalle Scuole medie superiori pubbliche e private;
- dalle
organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà.
La tariffa è, altresì, ridotta al 30 per cento per le attività
produttive, commerciali e di servizi che procedano ad un pretrattamento
volumetrico, selettivo e qualitativo dei rifiuti, accertato e certificato dal
competente Ufficio che agevoli lo smaltimento ed il recupero da parte del
servizio comunale.
c) sono esenti dalla tassa
tutti i locali adibiti ad uffici e servizi comunali, asili comunali e
regionali nonché tutti i locali adibiti a scuola dell’obbligo (materne,
elementari e medie inferiori).
d) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni
caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazioni o ad
usi diversi da quelli del culto in senso stretto (alloggi, circoli ricreativi,
sede di associazioni, magazzini, depositi, etc.).
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda
dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il
Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare
l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le
riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni
successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni
richieste. Allorchè´ queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo
giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le
condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica
d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta
denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n.
507/1993.
3. Le agevolazioni di cui al
presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa
relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta I contribuenti interessati a beneficiare
di quest’ultime riduzioni devono presentare all’Ufficio Tributi, entro il 20
gennaio dell’anno per il quale si chiede la riduzione, apposita istanza
documentata, da rinnovare, eventualmente, di anno in anno sempre entro il 20
gennaio.
ART.
14
RIDUZIONE
DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO
(Art. 59, comma 4 del
D.Lgs. n. 507/1993)