Comune di   CAMPOBELLO DI MAZARA

Provincia di Trapani

 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Comune di CAMPOBELLO DI MAZARA

Provincia di TRAPANI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

I N D I C E

Art.

DESCRIZIONE

Art.

DESCRIZIONE

 

 

1

2

 

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CAPO I - NORME GENERALI

Oggetto del regolamento

Ambito di applicazione - Limite temporale

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Zone di applicazione

Presupposto della tassa

Esclusioni

Soggetti passivi

Locali in multiproprietà

Locali ed aree tassabili

Locali ed aree non utilizzate

Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche

CAPO III - TARIFFAZIONE

Obbligazione tributaria

Riduzioni di tariffe

Agevolazioni

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

Gettito del tributo

Tariffe

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

Denunce

Denuncia di variazione

Accertamenti

Azione di accertamento

Potere dei comuni

Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni alternativi

Modalità dei rimborsi

 

 

 

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CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Il funzionario responsabile

Sanzioni

Lotta all'evasione

CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL

PERSONALE ADDETTO

Compenso incentivante al personale addetto Utilizzazione del fondo

CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Principi generali

Informazione del contribuente

Conoscenza degli atti e semplificazione

Motivazione degli atti - contenuti

Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente

Interpello del contribuente

CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Accertamento con adesione

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

Procedura per l'accertamento con adesione

Atto di accertamento con adesione

Adempimenti successivi

Perfezionamento della definizione

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Disposizioni finali

Pubblicità del regolamento

Entrata in vigore del regolamento

Casi non previsti dal presente regolamento

Rinvio dinamico

Tutela dei dati personali

 

 

 


CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alle applicazioni, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3

ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3. Risultano pertanto tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi titolo, in quanto l’uso esclusivo e riservato costituisce presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti.

2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

 misura della riduzione                                                            distanza dal contenitore più vicino

. . . . . . . . . . . . . . . . 60. .%                                                     non più di . . . . . . 250.m.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . 70 ..%                                                     oltre          . . . . . . 400 m.l.

    6. Ricorrendo i presupposti per l’applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt.12, 13 e  14 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente,nel limite massimo complessivo del 40%della tariffa ordinaria nelle zone situate all’interno del perimetro di raccolta, del 15% della tariffa ordinaria nelle zone situate all’esterno del perimetro di raccolta,in ogni caso la tassa dovuta non può essere inferiore a £. 20.000 al netto degli addizionali.   

  

                                                                                              

 

ART. 5

ESCLUSIONI

(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono comunque soggetti a tassa:

a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti quali solai cantine garages;

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

d) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, perché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva non utilizzabilità dell’alloggio o dell’immobile;

e) i fabbricati rurali.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2 il cui smaltimento deve avvenire a spese del produttore.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 7

LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.


ART. 8

LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, e chioschi stabili;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettivita` in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici –comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) deleta

3. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

 

 

 

 

ART. 9

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento anche se minimo o fornite di allacciamento idrico ed elettrico.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 10

ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

3 - sacchi e sacchetti di carta o platica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;

4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

6 - paglia e prodotti di paglia;

7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

10 - feltri e tessuti non tessuti;

11 - pelle e simil-pelle;

12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);

20 - nastri abrasivi;

21 - cavi e materiale elettrico in genere;

22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

CAPO III - TARIFFAZIONE

ART. 11

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

 

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio. In ogni caso ai sensi dell’art.75 comma 2 del D.Lgs. 507/97, la denuncia tardiva di cessazione deve essere presentata entro 6 mesi dalla notifica della cartella esattoriale;

  5.  Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell’occupazione, ad eccezione delle particolari ipotesi di continuazione dell’uso in comune del singolo erede per il quale sussiste l’obbligo formale di variazione dei nominativi degli eredi.

ART. 12

RIDUZIONI DI TARIFFE

(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

 

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

 

 

N.

D.

 

D E S C R I Z I O N E

RIDUZIONE

%

Massima riduci-

bilità prevista

dal decreto

 

1

 

Abitazioni con unico occupante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . .33 . . .

 

1/3

2

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

. . . . 25. . .

 

 

 

 

1/3

3

I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

. . . . .25 . . .

1/3

4

Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

. . . . .33 . . .

1/3

5

Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .30%. .

30%

 

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione dell’istanza che deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro l’ultimo giorno non festivo dell’anno per avere efficacia dal 01/01/ dell’anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:

a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

6. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

    

    

ART. 13

AGEVOLAZIONI

(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)

 

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate dai nuclei familiari o  soggetti coabitanti che hanno ricevuto nell’anno precedente a cui si riferisce il tributo sussidi economici da parte del Comune per accertate condizioni di indigenza, a condizione che entro il 20 gennaio dell’anno per il quale si chiede l’esenzione venga presentata apposita istanza all’Ufficio Tributi  attestata dal Servizio Sociale comunale;

b)   La tariffa è ridotta al 50% nei confronti delle abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente  di  pensioni  sociali o minime rogati da Enti  previdenziali o assistenziali, limitatamente ai locali abitati direttamente e con esclusione di quelle sub-affittati.

     In ogni caso, il reddito derivante da pensioni sociali o minime all’intero nucleo familiare o alla convivenza, non deve superare il doppio della pensione minima spettante ad un beneficiario.

     Al fine di promuovere le attività culturali e sociali, la tariffa è ridotta al 30 per cento per le superfici occupate:

          - dalle Scuole medie superiori pubbliche e private;

- dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà.

     La tariffa è, altresì, ridotta al 30 per cento per le attività produttive, commerciali e di servizi che procedano ad un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo dei rifiuti, accertato e certificato dal competente Ufficio che agevoli lo smaltimento ed il recupero da parte del servizio comunale.

        c) sono esenti dalla tassa  tutti i locali adibiti ad uffici e servizi comunali, asili comunali e regionali nonché tutti i locali adibiti a scuola dell’obbligo (materne, elementari e medie inferiori).

        d) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso                                                  abitazioni o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto (alloggi, circoli ricreativi, sede di associazioni, magazzini, depositi, etc.).

    2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorchè´ queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta     I contribuenti interessati a beneficiare di quest’ultime riduzioni devono presentare all’Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio dell’anno per il quale si chiede la riduzione, apposita istanza documentata, da rinnovare, eventualmente, di anno in anno sempre entro il 20 gennaio.

ART. 14

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)