In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui sopra è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.Lgs. 472/97. Al contribuente è notificato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di accertamento esecutivo, dando il termine di 60 giorni per pagare l’importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine ultimo per il pagamento, il Comune provvede ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dalla legge. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, o di mancata incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dallo stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. Le sanzioni previste sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotte e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
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